Diritto di famiglia e minorile

Il diritto di famiglia, delle relazioni familiari e dei minorenni è stato interessato da una radicale revisione della disciplina operata ad esito della L. 26.11.2021 n. 206 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Tale normativa ha come obiettivo la semplificazione speditezza e razionalizzazione del processo civile, nella specie quello di famiglia e interessa tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone alla separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale, del Giudice tutelare e del Tribunale per i minorenni.

Dal 1° marzo 2023 ad eccezione dei procedimenti di adozione, di dichiarazione di adottabilità o di protezione internazionale, tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie saranno quindi trattati nell'ambito di processi a cognizione piena e con tutte le garanzie già presenti nel processo civile ordinario.

Entro due anni è altresì prevista l'istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado. Sarà un giudice auspicabilmente specializzato che concentrerà in se la risoluzione di tutte le questioni attinenti tutte le famiglie - coniugate e non - e tutti i minori - nati dal rapporto di coniugio e non; l'aspetto caratterizzante di tale organo è quindi quello di superare la pluralità di riti nelle controversie sui diritti della persona, dei minori e delle relazioni familiari.

Il minore è stato posto al centro della riforma apprestando per lui la massima tutela attraverso il conferimento di ampi poteri ufficiosi del Giudice in tema di prova (ammissibile anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice) e consentendo la possibilità di adottare provvedimenti opportuni nell'interesse del minore anche oltre i limiti della domanda delle parti.

IL MINORE, già PROTAGONISTA nelle fonti internazionali e nelle Convenzioni a tutela dei diritti del fanciullo, oggi anche nel diritto italiano è titolare di diritti propri distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene.

Il minore deve partecipare al processo ed essere ascoltato dal Giudice che deve adottare i provvedimenti che lo riguardano soltanto dopo il suo ascolto (se dodicenne o di età inferire se capace di discernimento) a pena di nullità nel processo. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione e deve essere informato della natura del procedimento che lo riguarda e degli effetti del suo ascolto.

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE assume una posizione processuale autonoma e distinta da quella dei genitori, ad esito dell'accertamento negativo da parte del Giudice del requisito di inadeguatezza a rappresentare gli interessi del figlio nel processo. Il potere rappresentativo degli interessi del minore nei processi che lo riguardano è una proiezione della responsabilità genitoriale (carente) e la nomina del curatore costituisce sostanzialmente una misura limitativa della stessa.

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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