Cassazione civile, sez. I, sentenza 19 dicembre 2023, n. 35434

Vignetta raffigurante Paperon de Paperoni
Vignetta raffigurante Paperon de Paperoni

La cassazione torna sui principi per l'assegnazione dell'assegno divorzile ritenendolo dovuto a seguito dell’indagine volta a verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari



Con sentenza in data 19.12.23 la Cassazione stabilisce che, In materia di attribuzione dell’assegno divorzile, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniugi al momento del divorzio: l’indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare.


La vicenda trae origine da un giudizio promosso da Tizio per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Caia e dal quale era nato un figlio ormai maggiorenne, che aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva disposto la corresponsione di un assegno divorzile a favore di Caia di € 600,00 al mese oltre all’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio non economicamente autonomo versando € 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. A motivazione del rigetto del gravame i giudici avevano osservato la grave sproporzione reddituale e patrimoniale tra i due ex, causata dalla circostanza che la cura della famiglia e della prole durante il matrimonio era stata perlopiù a carico di Caia richiedente l’assegno, tanto da consentire a Tizio di dedicarsi alla propria attività professionale. Conseguentemente l’assegno divorzile doveva essere riconosciuto nella sua componente «compensativa», dovendosi valorizzare il ragionamento del Tribunale «basato sull'id quod plerumque accidit secondo cui l'attività di Caia rispetto a quella particolarmente impegnativa di Tizio ha reso necessario a carico della donnadi occuparsi della casa e della cura del figlio, cosicché la differenza di reddito e patrimonio tra i coniugi era da attribuire anche a «una certa organizzazione familiare che ha permesso al marito di dedicarsi al lavoro».

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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