L’affido etero familiare deve essere predeterminato nella durata.

Tristezza bambini

Commento Avv. Angela Natati alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 20751 che argomenta dalla natura della detta misura che, in quanto strumentale a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare collegate all’esercizio della responsabilità genitoriale, deve avere un termine di durata e la sua omissione ne determina l’annullabilità. La vicenda parte da un ricorso presentato dalla madre avvero un decreto della Corte d’appello che confermava il provvedimento del Giudice di prima istanza il quale, dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla dichiarazione di adottabilità, aveva confermato l’affido etero-familiare della figlia nata dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e un uomo. In particolare, il Giudice di prima istanza, decretata la limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, aveva disposto l’affido temporaneo della minore all’ente competente, incaricando il Servizio Sociale di: collocarla presso una famiglia in grado di garantire una disponibilità sul medio periodo, regolamentare le frequentazioni coi genitori, monitorare il nucleo familiare, attivare gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti necessari. Nessuna predisposizione di un progetto di recupero della capacità genitoriale. La madre impugnava il decreto innanzi la Corte d’appello, lamentando la violazione dell’articolo 4, numeri 3 e 4, della Legge n. 184/1983, in riferimento alle statuizioni sull’affidamento familiare, che però confermava il decreto del Tribunale per i minorenni. La pronuncia impugnata, nel confermare quella resa dal Tribunale, era però incorsa nella violazione dell’articolo 4, numero 4, della legge citata, nella parte in cui si stabilisce che il provvedimento, il quale disponga l’affido etero-familiare temporaneo, debba indicare il periodo di presumibile durata della medesima misura, e che deve risultare in rapporto con gli interventi preordinati al recupero della famiglia originaria. Detto intervallo temporale non può oltrepassare i 24 mesi, prorogabili in ipotesi di pregiudizio derivante al minore dalla sua sospensione. L’affido etero-familiare è misura temporanea e strumentale. Il collegio, quindi, ha concluso che la temporaneità della misura deve essere conservata nel carattere strumentale della medesima, preordinata a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare collegate all’esercizio della responsabilità genitoriale. La Corte di Cassazione, ravvisando profili di fondatezza della censura eccepita dalla madre, ha annullato l’articolo 4 numero 3 della legge numero 184 del 1983, come novellato dalla legge 149 del 2001 e dal decreto pronuncia territoriale, con rinvio della causa al giudice di merito.

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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