ORDINANZA 27/10/2017 n° 25697, Cassazione Civile,sez. VI-1. Mantenimento non dovuto se la ex rifiuta di non lavorare

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COMMENTO DELL'AVVOCATO ANGELA NATATI ALL' ORDINANZA 27/10/2017 n° 25697, Cassazione Civile, sez. VI-1

Divorzio: mantenimento non dovuto se la ex si rifiuta di lavorare



La Cassazione con la recente ordinanza in oggetto, ha stabilito che, in caso di divorzio, nessun assegno di mantenimento ex art. 5 L 898/1970 è dovuto se la ex moglie che si rifiuta di lavorare.

Nella vicenda processuale che interessa, i Supremi Giudici, in accoglimento del ricorso presentato dall'ex marito contro il decreto della Corte di appello circa l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per la ex e i due figli presso di lei collocati ormai grandi, ha valutato l'inerzia della ex moglie nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima, opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale.

In particolare, il ricorrente, lamentava che la Corte di merito aveva confermato la sentenza di prime cure, omettendo di esaminare le decisive circostanze previste nell' art. 5, comma 6, legge n. 898/1970: "l'obbligo di somministrare un assegno laddove il coniuge non abbia mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive".

La Suprema Corte riconosce la fondatezza di tale doglienza, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l'attitudine a procurarsi un reddito da lavoro, insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica, da parte del coniuge che pretenda l'assegno di mantenimento a carico dell'altro.

Il detto principio giurisprudenziale rileva maggiormente in sede di divorzio, e, come nel caso in esame, di figli ormai grandi, i quali, dunque, non necessitino della costante presenza fisica di un adulto.

Secondo gli ermellini, quindi, in sede di merito l'organo giudicante, al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento e determinarne il quantum, deve tenere conto della effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche.

La sentenza impugnata, pertanto viene cassata, con rinvio, affinché il giudice di merito proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda esaminata e provveda di conseguenza, a determinare la riduzione o la soppressione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto della capacità lavorativa della ex moglie e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi.

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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