Rigoroso accertamento dell'esistenza del diritto all'assegno divorzile

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Commento dell’Avv. Angela Natati

sull’incidenza della rinuncia ad occasioni professionali sul diritto all’assegno divorzile secondo Cassazione civile, sez. I ordinanza 20.06.2023 n. 17577.

La prova della rinuncia ad occasioni professionali ed il diritto all’assegno divorzile che può essere riconosciuto mediante un rigoroso accertamento da parte del giudice avente ad oggetto come lo squilibrio fra le situazioni economiche degli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia, da parte dell’economicamente più debole a realistiche occasioni professionali-reddituali allo scopo di fare fronte concretamente alle esigenze familiari. Così Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17577, conformi Cass. Civ. sez. Unite n. 18287/2018 – Cass. 21926/2019 – Cass. N. 15773/2020 – Cass. 4215/2021 - Cass. 38362/2021- Cass. 24250/2021 – Cass. n. 23583/2022.

Diversi gli interventi della Cassazione sul tema dell’assegno divorzile la cui interpretazione sistematica sin dalla sentenza delle SU del 2018 - che ha enunciato il noto principio di diritto secondo il quale: «il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, […] richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - ha apportato una modifica sostanziale circa il suo riconoscimento. Apprezzabile la sentenza in commento per aver ripercorso i diversi e significativi passaggi della giurisprudenza per giungere a motivare la sentenza in commento.

La sentenza della Cassazione poi citata, la n. 21926/2019 precisa che «l’assegno divorzile oltre a mantenere la propria funzione assistenziale ha altresì, ed in pari misura, funzione compensativa e perequativa. Ciò significa che il Giudice per riconoscerlo dovrà verificare l’esistenza di uno squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, ed accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia ed al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Nel caso in cui l’intero patrimonio del richiedente sia invece riconducibile all’apporto dell’altro, la funzione perequativo-compensativa risulta soddisfatta con la conseguenza che l’assegno divorzile non è dovuto (anche Cass. N. 15773/2020 – Cass. N. 4215/2021).

Infine, la ricostruzione logica che la Corte di cui al presente commento effettua, prosegue con la sentenza n. 24250/2021, la quale, dopo aver riconosciuto che dopo la fine del matrimonio ciascuna delle parti deve provvedere al proprio mantenimento, sancisce una deroga nei casi di “non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge “ex post” divenuto ingiustificato, con la conseguenza che l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale» (anche Cass. n. 23583/2022).

Alla luce delle pronunce di cui sopra, nel provvedimento in commento, la Corte evidenzia la necessità di un rigoroso accertamento del fatto che il sopradetto squilibrio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio della parte più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò, peraltro, comporta l’obbligo per la parte richiedente di assolvere l’onere di provare il sacrificio sopportato «per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali» (anche Cass. N. 25250/2021 – Cass. N. 23583/2022).

La Cassazione con la sentenza in esame ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto assolto l’onere probatorio a carico del coniuge più debole del suo sacrificio consistito nel dedicarsi alla famiglia e ai figli per consentire la crescita professionale dell’altro coniuge.


Ed invero pur valendo il principio dell’autosufficienza economica - secondo il quale alla fine del matrimonio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento - l’assegno potrò essere riconosciuto esclusivamente a fini assistenziali laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per condurre una vita dignitosa ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Non vi è però chi non intraveda nella sentenza in esame la gravosità dell’onere probatorio posto a carico del coniuge richiedente, che dovrà fornire la prova di avere rifiutato impegni lavorativi per ragioni familiari.

Con la sentenza in esame la Corte si pronuncia anche sulla possibilità o meno di ripetere le somme versate a seguito della riduzione dell’assegno separatizio e divorzile conformandosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 32914/2022 che sancisce la ripetibilità delle somme nel caso in cui la pronuncia abbia escluso alla radice (e non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento.


L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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