Diritto di visita ai tempi del Corona Virus

DPCM 9 marzo 2020

Alla luce della recente normativa d’emergenza resasi necessaria per contrastare la diffusione dell’epidemia da “Corona virus”, mi viene spesso richiesto, con espresso riferimento al c.d. diritto di visita del genitore “non collocatario” della prole minore se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli possano considerarsi o meno necessari e dunque se siano o meno leciti. DPCM 9 marzo 2020 ha infatti esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 (disposizioni confermate nel Decreto Legge 17.03.2020 cd “cura Italia” che, all’art. 1 impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it al punto 13 delle “domanda frequenti” ha definitivamente chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Da ciò consegue ovviamente (ed era logico) che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti laddove prevedono la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Ovviamente, le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali emergenziali ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.

Il Tribunale di Milano, nona sezione civile, si è già pronunciato in merito con decreto dell’’11 marzo scorso, senza nemmeno convocare le parti, disponendo che, il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è comunque più forte dei noti divieti di movimento imposti dal decreto #IoRestoaCasa della Presidenza del Consiglio: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, scrive il Giudice Gasparini. Quel che il decreto del Tribunale non dice, e non può dire, riguarda appunto quel passaggio in più che non potrà mai dipendere da nessun Tribunale ma che fa appello alla coscienza di ciascuno e vien da dire che uno degli insegnamenti che questa severa esperienza sta imponendo alle nostre vite sarà proprio questo: ricordarci l’importanza di assumerci la nostra responsabilità al di là degli obblighi, al di là di un Giudice che ci dia degli ordini: ci sono scelte che funzionano soltanto se siamo noi a farle. Non è una strada facile, specie se quelle scelte devi condividerle con la persona con la quale litighi. Ma nessuno ha mai detto che la strada giusta sia facile. E a volte, quando sul serio c’è di mezzo la salute, è davvero l’unica.

Buona salute a tutti i lettori Avvocato Angela Natati

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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